Circolari

Le novità fiscali introdotte dal D. Legge n. 50/2017 del 24 Aprile 2017.

Circolare n° 18/2017 » 05.05.2017

L’allegato Decreto Legge n. 50/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 95 del 24.4.2017 - Supplemento Ordinario n. 20 – ed entrato in vigore lo stesso 24 Aprile 2017, ha introdotto numerose novità in materia fiscale.

Sinteticamente, per quanto di interesse:

  • Articolo 1 “split payment”; modifiche della disciplina;
  • Articolo 2 modifica del termine per l’esercizio della detrazione IVA assolta sugli acquisti;
  • Articolo 3 sulla compensazione crediti erariali;
  • Articolo 9 modifiche in materia di aliquote IVA;
  • Articolo 10 contenzioso tributario, modifica della disciplina del reclamo e della mediazione;
  • Articolo 11 in merito alle liti fiscali pendenti.

In dettaglio:

 

Articolo 1 - Split payment

L’articolo 1 “Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale”, a far data dal prossimo 1 Luglio 2017, reca alcune modifiche in materia di split payment:

·       viene prolungato il periodo di applicazione del regime dello split payment;

·       viene esteso alle prestazioni rese alle società “controllate” dalla PA, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;

·       applicazione estesa anche alle operazioni poste in essere da professionisti.

Le disposizioni di attuazione della norma qui commentata saranno stabilite con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 gg. dall’entrata in vigore del D.L. in esame, quindi entro il 24 maggio 2017.

 

Articolo 2 - Detrazione IVA assolta sugli acquisti

L’articolo 2 “Modifiche all’esercizio della detrazione IVA” riduce il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta al momento di acquisto o importazioni di beni o servizi.

La disposizione va a modificare il 1 comma degli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/72 e stabilisce che il “diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del medesimo”.

Con la riduzione del termine del diritto alla detrazione dell’IVA, pertanto, diventa fondamentale il puntuale monitoraggio dei tempi di ricezione delle fatture al fine di evitare di perdere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta.

 

Articolo 3 - Compensazione crediti erariali

L’articolo 3 “Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni”, introduce importanti novità in materia di compensazione dei crediti verso l’erario per IVA, imposte dirette ed IRAP.

E’ stato ridotto dagli attuali Euro 15.000,00 a Euro 5.000,00 il limite dei crediti di imposta da utilizzare in compensazione, superato il quale si rende necessario il visto di conformità o la sottoscrizione del revisore legale sulle dichiarazioni.

Le nuove regole devono considerarsi in vigore a far data dal 24 aprile 2017, giorno di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

Articolo 9 - Aliquote IVA

L’articolo 9 che recita “Avvio della sterilizzazione delle clausole di slavaguardia concernenti le aliquote dell’IVA e delle accise”, disciplina le modifiche delle aliquote IVA come di seguito indicato:

  • riguardo l’aliquota IVA ordinaria: 

- decorrenza 1 gennaio 2018: passaggio dall’attuale 22% al 25%

- decorrenza 1 gennaio 2019: ulteriore aumento al 25,4%; 

- decorrenza 1 gennaio 2020: 25%.

  • riguardo l’aliquota IVA ridotta:

- decorrenza 1 gennaio 2018: passaggio dall’attuale 10% al 11,5%

- decorrenza 1 gennaio 2019: ulteriore aumento al 12%;

- decorrenza 1 gennaio 2020: ulteriore aumento al 13%.

 

Articolo 10 – “Reclamo e mediazione”

Il valore della controversia che rende obbligatoria, a pena di nullità, il ricorso all’istituto della mediazione tributaria per gli atti impugnabili notificati a decorre dal 1 gennaio 2018, verrà aumentato dall’attuale livello di Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00.

 

Articolo 11 - Definizione delle liti fiscali pendenti

L’articolo 11 “Definizione agevolata delle controversie tributarie” prevede una nuova possibilità di definizione delle controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

Possono essere definite con l’istituto in esame le controversie per le quali vi sia stata la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, non sia intervenuta una pronuncia definitiva. La definizione si perfeziona con il pagamento:

·        “di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo gradoe degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto”con abbuono integrale delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora;

·        del quaranta per cento degli importi in contestazione in caso di controversia relativa esclusivamente ad interessi di mora e sanzioni non collegate a tributi. La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi  |   Autore RU/GR
» Carta intestata

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